Azione di disconoscimento della paternità
Abbiamo visto che quando il figlio è stato concepito durante il matrimonio, si
presume che il marito della madre ne sia il padre.
Tale presunzione però, come abbiamo già detto, non è assoluta ed è quindi
possibile fornire la prova contraria; per far ciò è necessario agire con
l'azione di disconoscimento di paternità prevista dall'articolo
235 del codice civile. Osserviamo, subito, che
tale azione non spetta solo padre ma può essere esercitata anche dalla madre o
dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età.
Vediamo le condizioni necessarie per poter agire:
l'azione di disconoscimento è consentita solo nei seguenti casi |
se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita |
se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare |
se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio |
Nei primi due casi sarà sufficiente la prova della non coabitazione per ottenere la pronuncia di disconoscimento, nel l'ultimo, cioè in caso di adulterio, la prova sarà necessariamente più rigorosa per senso che bisognerà dimostrare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o di gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, oppure provare ogni altro fatto che esclude la paternità.
L'azione di disconoscimento è inoltre sottoposta a rigorosi termini di decadenza previsti all'articolo 244 del codice civile, ed esattamente:
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