Associazioni non riconosciute e comitati
Nozione |
sono anche esse soggetti di diritto ma privi della piena personalità giuridica riconosciuta alle associazioni e fondazioni |
Abbiamo già sottolineato che la differenza tra persone giuridiche ed enti non riconosciuti è divenuta assai sottile anche a causa dell'indebolirsi del requisito del riconoscimento per le persone giuridiche e per la notevole autonomia rispetto agli associati dell'ente non riconosciuto.
Il codice civile se ne occupa agli articoli 36 e ss. e già
si nota la loro soggettività nel prevedere, all'art. 36, che queste associazioni
possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferita la
presidenza o la direzione, regola confermata dall'art. 75 comma 3 del
c.p.c.
Da ciò s'intende che sta in giudizio l'ente non riconosciuto, e non colui che li
rappresenta che è, appunto, un semplice rappresentante dell'associazione.
Il patrimonio dell'associazione non riconosciuta si concreta nel
fondo comune (art. 37 c.c.) , che costituisce il mezzo per raggiungere gli scopi
dell'associazione e principale garanzia delle obbligazioni assunte dall'ente non
riconosciuto.
È previsto che, oltre che sul fondo comune, i creditori dell'associazione
possono rivalersi sulle persone che hanno agito in nome e per conto
dell'associazione, responsabili in solido, e che finché questa dura, i
singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né
pretendere la quota in caso di recesso. Vi è quindi autonomia patrimoniale,
anche se non perfetta.
Particolari sono i comitati previsti dall'art. 39 c.c.
che possono essere costituiti per soccorso o beneficenza, oppure per
promuovere opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti.
Pensiamo, ad esempio, ad un comitato che si costituisca per festeggiare il primo
astronauta sbarcato sul pianeta Marte.
Si tratta quindi di un ristretto numero di persone che si occupa della questione
e che costituisce il comitato per gli scopi che abbiamo detto e promuove una
raccolta fondi.
Eseguito il festeggiamento dell'astronauta, oppure raccolti i fondi per la
beneficenza, si esaurisce lo scopo e la funzione del comitato, che si
scioglierà.
Viene da chiedersi qual è la responsabilità di dei promotori e organizzatori del comitato.
Secondo l'art. 40 c.c. " Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato" , mentre per le obbligazioni assunte dal comitato sono responsabili i componenti del comitato solo se questo non ha ottenuto la personalità giuridica.
Giurisprudenza
Impugnativa delle delibere
di esclusione di un socio nell’associazione riconosciuta e non
riconosciuta.
Cass. civ. Sez. I, 10-04-2014, n. 8456 Cass. civ.
Sez. I, 09-09-2004, n. 18186
Soggettività giuridica
delle associazioni non riconosciute e applicazione analogica delle
norme sulle associazioni riconosciute.
Cass. civ. Sez. I, 23-01-2007, n. 1476 Natura e formazione dell’atto
costituivo di un’associazione non
riconosciuta.
Comitato o associazione
che si trasforma o s’incorpora in persona giuridica- continuità dei
rapporti giuridici. Cass. civ.
Sez. lavoro, 10-09-2014, n. 19114 Cass. civ.
Sez. I, 12-11-1977, n. 4902
Responsabilità ex art.
2043 c.c. delle associazioni non riconosciute.
Cass. civ. Sez. III, 26-07-2001, n. 10213 Trib.
L'Aquila Sent., 25-01-2010 |
|
|