Associazioni non riconosciute e comitati

Nozione

sono anche esse soggetti di diritto ma privi della piena personalità giuridica riconosciuta alle associazioni e fondazioni

Abbiamo già sottolineato che la differenza tra persone giuridiche ed enti non riconosciuti è divenuta assai sottile anche a causa dell'indebolirsi del requisito del riconoscimento per le persone giuridiche e per la notevole autonomia rispetto agli associati dell'ente non riconosciuto.

Il codice civile se ne occupa  agli articoli 36 e ss. e già si nota la loro soggettività nel prevedere, all'art. 36, che queste associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione, regola confermata dall'art. 75 comma 3 del  c.p.c.
Da ciò s'intende che sta in giudizio l'ente non riconosciuto, e non colui che li rappresenta che è, appunto, un semplice rappresentante dell'associazione.

Il patrimonio dell'associazione non riconosciuta si concreta nel fondo comune (art. 37 c.c.) , che costituisce il mezzo per raggiungere gli scopi dell'associazione e principale garanzia delle obbligazioni assunte dall'ente non riconosciuto.
È previsto che, oltre che sul fondo comune, i creditori dell'associazione possono rivalersi sulle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, responsabili in solido, e che finché  questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso. Vi è quindi autonomia patrimoniale, anche se non perfetta.

Particolari sono i comitati previsti dall'art. 39 c.c. che possono essere costituiti per soccorso o beneficenza, oppure  per promuovere opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti.
Pensiamo, ad esempio, ad un comitato che si costituisca per festeggiare il primo astronauta sbarcato sul pianeta Marte.
Si tratta quindi di un ristretto numero di persone che si occupa della questione e che costituisce il comitato per gli scopi che abbiamo detto e promuove una raccolta fondi.
Eseguito il festeggiamento dell'astronauta, oppure raccolti i fondi per la beneficenza, si esaurisce lo scopo e la funzione del comitato, che si scioglierà.

Viene da chiedersi qual è la responsabilità di dei promotori e organizzatori del comitato.

Secondo l'art. 40 c.c. " Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente  della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato" , mentre per le obbligazioni assunte dal comitato sono responsabili i componenti del comitato solo se questo non ha ottenuto la personalità giuridica.

Giurisprudenza

Impugnativa delle delibere di esclusione di un socio nell’associazione riconosciuta e non riconosciuta.

Cass. civ. Sez. I, 10-04-2014, n. 8456
Dal combinato disposto degli artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ. , dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione. (Rigetta, App. Trento, 14/08/2006) FONTI CED Cassazione, 2014 

Cass. civ. Sez. I, 09-09-2004, n. 18186
La norma dettata dall'art. 24 c.c. - secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi - è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa. FONTI CED Cassazione, 2004 

 

Soggettività giuridica delle associazioni non riconosciute e applicazione analogica delle norme sulle associazioni riconosciute.

 

Cass. civ. Sez. I, 23-01-2007, n. 1476
L'associazione non riconosciuta, ancorché sfornita di personalità giuridica, è considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto dagli associati, cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o di società. Pertanto, in caso di unificazione di due associazioni non riconosciute può farsi riferimento alle norme sulla fusione, con la conseguenza che la sopravvenuta unificazione non incide sull'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto a nome di una delle associazioni unificate in quanto parte del giudizio di merito; infatti, a seguito della nuova formulazione dell'art. 2504 - bis cod. civ., in base al cui primo comma la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo. (Rigetta, App. Milano, 30 Maggio 2003) FONTI  Mass. Giur. It., 2007 

 

Natura e formazione dell’atto  costituivo di un’associazione non riconosciuta.


Cass. civ. Sez. I Sent., 26-07-2007, n. 16600
La creazione di un'associazione presuppone un contratto (normalmente) plurilaterale, caratterizzato dal fatto che le prestazioni sono dirette al perseguimento di uno scopo collettivo, da realizzarsi attraverso lo svolgimento, in comune, di un'attività, ogni contraente trovando il corrispettivo della propria prestazione nella partecipazione al risultato cui tende l'intera associazione; la formazione dell'atto costitutivo può essere non solo simultanea, ma anche continuata o successiva, secondo un procedimento nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso le adesioni al programma, essendo escluso che la semplice possibilità di adesioni successive renda configurabile un'associazione (fattispecie in cui la S.C., in applicazione di tali principi, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza del requisito della pluralità di soggetti nel caso di ente costituito unilateralmente con deliberazioni comunali, senza che ad esso avessero aderito, neppure successivamente, altri enti o soggetti. (Cassa e decide nel merito, App. Palermo, 4 Novembre 2002) FONTI  Mass. Giur. It., 2007 

 

Comitato o associazione che si trasforma o s’incorpora in persona giuridica- continuità dei rapporti giuridici.

Cass. civ. Sez. lavoro, 10-09-2014, n. 19114
L'incorporazione di un'associazione o comitato non riconosciuti in un'associazione o comitato riconosciuti determina la successione dell'incorporante nei rapporti giuridici dell'incorporato, che si estingue. (Rigetta, App. Potenza, 31/05/2012)
FONTI  CED Cassazione, 2014 

 

Cass. civ. Sez. I, 12-11-1977, n. 4902
Qualora un comitato, che abbia svolto non opera meramente promozionale, ma concreta attività di attuazione di uno scopo programmato e duraturo, attraverso l'utilizzazione di beni e a tal fine destinati e vincolati, venga successivamente ad evolversi in un ente munito di personalità giuridica, nelle forme dell'associazione riconosciuta o della fondazione, il quale mantenga immutato quello scopo ed i beni caratterizzati da inerenza alla sua realizzazione, i rapporti giuridici posti in essere dai componenti del comitato, medesimo, in stretta connessione con il perseguimento delle sue finalità, non si estinguono per effetto dell'indicata vicenda evolutiva, ma si conservano e vengono acquisiti dall'ente dotato di personalità giuridica, ferma restando la responsabilità personale e solidale dei predetti componenti.
FONTI  CED Cassazione, 1977 

Responsabilità ex art. 2043 c.c. delle associazioni non riconosciute.

Cass. civ. Sez. III, 26-07-2001, n. 10213
La responsabilità aquiliana per fatto illecito di un'associazione non riconosciuta chiamata a rispondere con il proprio fondo comune (art. 37 c.c.) si fonda sul rapporto organico e sul generale principio che rende responsabili le persone fisiche e gli enti giuridici per l'operato dannoso di coloro che sono inseriti nell'organizzazione burocratica o aziendale.
FONTI  Mass. Giur. It., 2001 

 Sulla responsabilità solidale nel comitato sfornito di personalità giuridica.

Trib. L'Aquila Sent., 25-01-2010
Nel caso in cui il Comitato non abbia personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 c.c. , per tutte le obbligazioni assunte dallo stesso, devono risponderne solidalmente e personalmente tutti i componenti del Comitato stesso ex art. 41 c.c. FONTI Massima redazionale, 2010 

 

 

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