Assicurazione della responsabilità civile
definizione
art. 1917 c.c. |
l'assicuratore è
obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza
del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un
terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto esclusi i
danni derivanti da fatti dolosi |
Come si vede dalla definizione,l'assicuratore non indennizza l'assicurato per
un danno che ha subito,ma indennizza un terzo per un danno cagionatogli
dall'assicurato.
Il codice detta una normativa generale per questo tipo di assicurazione che
prevede:
la facoltà per l'assicuratore di pagare direttamente
al terzo su richiesta dell'assicurato;
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la possibilità per l'assicurato di chiamare in
giudizio l'assicuratore in caso di azione promossa contro di lui dal
danneggiato;
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che le spese del giudizio siano a carico
dell'assicuratore. |
Questa disciplina è, però, stata integrata da leggi speciali che tutelano più
efficacemente la posizione del danneggiato. Tra queste la più importante era la
legge 24\12\1969 n. 990 in tema di responsabilità civile per i danni cagionati
da veicoli e natanti, ora sostituita dalla disciplina introdotta dal codice
delle assicurazioni.
