Assemblea dei condomini

L’altro fondamentale organo del condominio è l’assemblea dei condomini. Le sue attribuzioni sono molteplici, ricordiamo (art. 1135) la conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione, l’approvazione del rendiconto, le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, dove deve obbligatoriamente costruire un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori da eseguire.
Particolarmente importante è la delibera dell’assemblea che autorizza l’amministratore a promuovere una lite giudiziaria o resistere a una domanda giudiziale.
L’art. 1132 prevede il caso in cui un condomino non sia d’accordo con la decisione dell’assemblea, e per separare la sua responsabilità da quella del condominio in caso di esito sfavorevole del giudizio, deve notificare all’amministratore un atto, dove fa presente questa sua posizione. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha saputo delle delibera.
Certo, se le cose vanno come aveva previsto il condomino dissenziente, questi potrà recuperare dagli altri condomini le somme che ha dovuto pagare alla parte vittoriosa del giudizio, ma se, invece, sarà il condominio a prevalere, allora questo condomino dovrà pagare lui le somme che il condominio non si sia riuscito a recuperare dalla parte soccombente. Dall’art. 1132 si evince che, se è pur vero che l’amministratore ha la rappresentanza processuale del condominio, la decisione di agire o resistere in giudizio non spetta a lui, ma all’assemblea.
Questa regola, però, trova una parziale deroga grazie al disposto dell’art. 63 disp. att. al codice civile, che permette all’amministratore di chiedere un decreto ingiuntivo (art. 633 e ss. c.p.c.) immediatamente esecutivo, contro i condomini morosi, senza autorizzazione dell’assemblea.
L’art. 63 stabilisce anche un’altra importante regola: per i debiti del condominio, il creditore non può agire contro gli altri condomini in regola con i pagamenti dei contributi condominiali, se prima non ha escusso i condomini morosi. Il condomino che cede diritti sulla sua unità immobiliare resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
Come tutte le assemblee, anche quella dei condomini, dovrà essere regolarmente convocata secondo le modalità prescritte dall’art. 66 disp. att. c.c. . Può essere convocata in via ordinaria (per le deliberazioni di cui all’art. 1135 c.c.) e in via straordinaria, quando l’amministratore lo ritenga necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino (art. 66 disp. att. c.c.).
Per decidere necessita di quorum costitutivi e deliberativi, diversi nel caso in cui ci si trovi in prima o in seconda convocazione (art. 1136) ; vediamo:
a) quorum costitutivo in prima convocazione: per poter deliberare è necessario l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
b) quorum deliberativo in prima convocazione: una volta che si sia accertata la sussistenza del quorum costitutivo, l’assemblea delibera con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Può darsi che non si raggiunga il quorum costitutivo in prima convocazione, e allora sarà necessario convocare di nuovo l’assemblea non oltre dieci giorni dalla prima; in tal caso:
a) quorum costitutivo in seconda convocazione: è necessario l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.
b) quorum deliberativo in seconda convocazione: una volta che si sia accertata la sussistenza del quorum costitutivo, la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Quorum diversi sono però previsti in particolari casi, come la nomina e revoca dell’amministratore, le riparazioni straordinarie di notevole entità, l’adozione del regolamento di condominio (art. 1136 commi 4 e 5, art. 1138 comma 3), in caso di innovazioni ( artt. 1120 e 1221), o installazione di impianti di video sorveglianza, cambio delle destinazioni d’uso di parti comuni (1117 ter ).  
Se non diversamente stabilito, il valore proporzionale di ogni unità immobiliare è espresso in millesimi in un’apposita tabella allegata al regolamento di condominio (artt. 68 e 69 disp. att. c.c.). Ogni condomino può intervenire in assemblea, anche a mezzo di rappresentante munito di delega, secondo le regole stabilite dall’art. 67 disp. att. c.c. ma all’amministratore non possono essere conferite deleghe.
Le delibere dell’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, ma se sono prese contro la legge o il regolamento di condominio, possono essere impugnate da ogni condomino assente, dissenziente o astenuto davanti l'autorità giudiziaria, chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti, e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti (art. 1337).

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