Articolo 975. Miglioramenti e addizioni.
Quando cessa l'enfiteusi, all'enfiteuta spetta il rimborso dei
miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per
effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della
riconsegna.
Se in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei
miglioramenti, all'enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non è
soddisfatto il suo credito.
Per le addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono essere tolte senza
nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore
al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e
costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di
questo articolo.
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