Articolo 971. Affrancazione.
Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da
uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra nei
diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una
riduzione proporzionale del canone.
Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che
spetta a ciascun concedente.
L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla
capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalità
sono stabilite da leggi speciali.
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