Articolo 959. Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in
caso di alienazione.
In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente
col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.
Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato
notificato l'atto di acquisto al concedente.
In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non può
pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia
stata notificata l'alienazione.
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