Articolo 965. Disponibilità del diritto dell'enfiteuta.
L'enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi,
sia per atto di ultima volontà .
Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al
concedente.
Nell'atto costitutivo può essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra
vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di
venti anni.
Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non è liberato
dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente con
l'acquirente.
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