Articolo
948. Azione di rivendicazione.
Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o
detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la
domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal
caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in
mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la
restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o
detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto
della proprietà da parte di altri per usucapione .
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