Articolo 843. Accesso al fondo.
Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre
che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro
o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la
cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato
sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la
cosa o l'animale.
|