Articolo 842. Caccia e pesca.
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio
della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge
sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata
dall'autorità.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.
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