Articolo
809. Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di
liberalità.
Le liberalità anche se risultano da atti diversi da quelli previsti
dall’articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la
revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per
sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle
donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.
Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal
secondo comma dell’articolo 770 e a quelle che a norma dell’articolo
742 non sono soggette a collazione.
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