Articolo 748. Miglioramenti, spese e deterioramenti.
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore
delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al
tempo dell'aperta successione.
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese
straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non
cagionate da sua colpa.
Il donatario dal suo canto č obbligato per i deterioramenti che, per
sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.
Il coerede che conferisce un immobile in natura puņ ritenerne il
possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute
per spese e miglioramenti.
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