Articolo 720. Immobili non divisibili.
Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui
frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o
dell'igiene e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il
loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con
addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla
quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono
congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa
luogo alla vendita all'incanto.
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