Articolo 714 codice navigazione. Ostacoli alla navigazione.
In vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico
aereo civile a norma dell'articolo
secondo comma, sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli
seguenti le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli
impianti di linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie,
funivie e teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e
in genere qualsiasi opera che possa ugualmente costituire ostacolo
alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle
altre direzioni.
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