Articolo 703. Funzioni
dell’esecutore testamentario.
L’esecutore testamentario deve curare che siano
esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.
A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve
amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne
fanno parte.
Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di
accettazione, salvo che l’autorità giudiziaria, per motivi di evidente
necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà
mai superare un altro anno.
L’esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può
compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario
alienare beni dell’eredità, ne chiede l’autorizzazione all’autorità
giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.
Qualsiasi atto dell’esecutore testamentario non pregiudica il diritto
del chiamato a rinunziare all’eredità o ad accettarla col beneficio
d’inventario.
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