Articolo 702
. Accettazione e rinunzia alla nomina.
L’accettazione della nomina di esecutore testamentario
o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella
cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la
successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.
L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.
L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può
assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il
quale l’esecutore si considera rinunziante
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