Articolo 700.Facoltà
di nomina e di sostituzione.
Il testatore può nominare uno o più esecutori
testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non
possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.
Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire
congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le
attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la
conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
Il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire
altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio.
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