Articolo 678.
Accrescimento nel legato di usufrutto.
Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che
tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha
luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il
possesso della cosa su cui cade l’usufrutto.
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario
mancante si consolida con la proprietà.
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