Articolo 676. Effetti
dell'accrescimento.
L’acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica
l’accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto
l’erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di
carattere personale.
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