Articolo 674.
Accrescimento tra i coeredi.
Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento
nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali,
anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la
sua parte si accresce agli altri.
Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota , l'accrescimento ha luogo
a favore degli altri istituiti nella quota medesima.
L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà
del testatore.
È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.
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