Articolo 641.
Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata
prestazione di garanzia.
Qualora l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché
questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più
verificare, è dato all’eredità un amministratore.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l’erede o il legatario non
adempie l’obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli
precedenti .
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