Articolo 636. Divieto
di nozze.
È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.
Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di
pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo
del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il
celibato o la vedovanza.
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