Articolo 631.
Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo.
È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si
fa dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del
legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità.
Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di
persona da scegliersi dall’onerato o da un terzo tra più persone
determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di
persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo
particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal
testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è
stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata
all’onerato.
Se l’onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è
fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è
aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.
|