Articolo 623. Comunicazioni
agli eredi e legatari.
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico,
appena gli č nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento
olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l’esistenza del
testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la
residenza.
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