Articolo 621.
Pubblicazione del testamento segreto.
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato
dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al
tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia
fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell’articolo 620.
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