Articolo 621. Pubblicazione del testamento segreto.

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell’articolo 620.

 

Torna alla home page     
 
Torna alla sommario della sezione