Articolo 620.
Pubblicazione del testamento olografo.
Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve
presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della
morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al
tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia
fissato un termine per la presentazione.
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due
testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel
quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa
menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo.
Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento,
dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è
scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e
dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia
del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà
dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso
un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il
tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non
patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che
fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio
di copia integrale.
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