Articolo 606. Nullità del testamento per difetto di forma.
Il testamento è nullo quando manca l’autografia o la
sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la
redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del
testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di
testamento per atto di notaio.
Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su
istanza di chiunque vi ha interesse. L’azione di annullamento si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data
esecuzione alle disposizioni testamentarie.
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