Articolo 605. Formalità del testamento segreto.
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da
involto deve essere sigillata con una impronta, in guisa che il testamento non
si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la
carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del
notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo
testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale
dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di
aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un
ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si
scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la
dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza
dei testimoni a tutte le formalità.
L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della
consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico.
Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
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