Articolo
604. Testamento segreto.
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo.
Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle
disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con
mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun
mezzo foglio, unito o separato.
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la
sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì
dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la
causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di
ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
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