Articolo
603. Testamento pubblico.
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due
testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la
quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del
testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità
è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della
sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal
notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave
difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa
dichiarazione prima della lettura dell'atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite
dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il
testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
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