Articolo 596.
Incapacità del tutore e del protutore.
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a
tutela in favore del tutore , se fatte dopo la nomina di questo e
prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il
rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo
l’approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il
testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del
protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge
del testatore.
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