Articolo 591. Casi
d'incapacità.
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati
incapaci dalla legge.
Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi
causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui
fecero testamento.
Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere
impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni
testamentarie.
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