Articolo 563. Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a
riduzione.
Se i donatari contro i quali č stata pronunziata la riduzione hanno
alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa l'escussione dei
beni del donatario, puņ chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e
nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione
degli immobili.
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data
delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti puņ anche
essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi
gli effetti del possesso di buona fede.
Il terzo acquirente puņ liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose
donate pagando l'equivalente in danaro.
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