Articolo 562. Insolvenza del donatario soggetto a riduzione.
Se la cosa donata č perita per causa imputabile al donatario o ai suoi
aventi causa o se la restituzione della cosa donata non puņ essere richiesta
contro l'acquirente, e il donatario č in tutto o in parte insolvente, il valore
della donazione che non si puņ recuperare dal donatario si detrae dalla massa
ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e
dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.
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