Articolo 561. Restituzione degli immobili.
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da
ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario puņ averli gravati, salvo
il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. La stessa disposizione si applica per i
mobili iscritti in pubblici registri.
I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.
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