Articolo 551. Legato in sostituzione di legittima.
Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della
legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un
supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della
legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si
applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la
facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se
però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al
legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.
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