Articolo 548. Riserva a favore del coniuge separato.
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in
giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti
successori del coniuge non separato.
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in
giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento
dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge
deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al
numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella
della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel
caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
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