Articolo 544. Concorso di ascendenti legittimi e coniuge.
Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma
ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del
patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai
sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti
dall'articolo 569.
|