Articolo 542. Concorso di coniuge e figli.
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o
naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo
spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è
complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto
del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e
naturali, è effettuata in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'articolo 537.
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