Articolo 540. Riserva a favore del coniuge.
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro
coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i
figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti
di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che
la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla
porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il
rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota
riservata ai figli.
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