Articolo
537. Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.
Salvo quanto disposto dall'art. 542, se il genitore
lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del
patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in
parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la
porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di
opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.
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