Articolo 522.
Devoluzione nelle successioni legittime.
Nelle successioni legittime la parte di colui che
rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante,
salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo
comma dell’articolo 571. Se il rinunziante è solo, l’eredità si
devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli manca
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