Articolo 5 Legge 1\12\1970 n. 898.
Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento
obbligatorio del pubblico ministero, accertata la
sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina
all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di
procedere alla annotazione della sentenza.
2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del
matrimonio.
3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne
faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando
sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva
sentenza, per motivi di particolare gravità, su stanza di una delle parti.
5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può
ai sensi dell'art. 72 del c.p.c., proporre impugnazione limitatamente agli
interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi,
delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da
ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno
o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti
elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni
oggettive.
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico
dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il
tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata
decisione.
8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove
questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta
alcuna successiva domanda di contenuto economico.
9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente
del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione
relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di
contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e
sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia
tributaria.
10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve
essere corrisposto, passa a nuove nozze.
11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro
titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia
assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.
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