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483. Impugnazione per errore.
L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da
errore.
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo
dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso
oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli
è dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono
proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari
sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.
L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede.
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