Articolo
479. Trasmissione del diritto di accettazione.
Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di
accettarla si trasmette agli eredi.
Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta
l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre
vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia alla eredità
che al medesimo è devoluta.
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