Articolo 458. Divieto di patti successori.
Fatto salvo da quanto da quanto disposto dagli
articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria
successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che
gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai
medesimi.
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