Articolo 427. Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato.
Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in
successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni
atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza
l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti
l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza
l’assistenza del curatore .
Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione possono
essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o
aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo
la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di
interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi
causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato,
senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d’inabilitazione
o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita
l’inabilitazione.
Per gli atti compiuti dall’interdetto prima della sentenza d’interdizione o
prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni
dell’articolo seguente.
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