Articolo 4. Obblighi dell'affiliante
1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di
affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato
copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti
allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche
esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale
sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio
degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora
esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della
relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante
dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione
comprovante l'uso concreto del marchio;
c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività
oggetto dell'affiliazione commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti
vendita diretti dell'affiliante;
e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati
con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività
dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o
arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi
negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale
in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità,
nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 l’affiliante
può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte
in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalle
predette lettere d), e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti
che in precedenza abbiano operato esclusivamente all’estero.
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