Articolo 2900. Condizioni, modalità ed effetti.
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le
sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso
i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare,
purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si
tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per
disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro
titolare.
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il
debitore al quale intende surrogarsi.
|